Con reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. In via principale, la reclamante ha chiesto che sia accertato “che RE 1 è disposta a versare a CO 1 l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011, ritenuto che tale versamento non costituisce né può essere interpretato come un riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura” e che con il versamento dell'importo richiesto, ritenute le citate riserve, la causa diventa priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli. In via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa al giudice di pace.