Statuendo il 15 febbraio 2012, il Giudice di pace, richiamato l'art. 241 CPC, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 95. a carico di RE 1, dopo aver preso atto “che con scritto del 14 febbraio 2012, copia del quale è stato inviato alla parte attrice, la parte convenuta comunica a questa Giudicatura la conferma della disponibilità di versare l'importo richiesto dall'attrice di fr. 632.65 oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011”. D. Con reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento.