{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-18_2013-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115022&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1313abbe05eddd56066d3d82f0c3084"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2012.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo irricevibile contro decisione di stralcio di una causa dai ruoli: l'acquiescenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:36", "Checksum": "33fa81a30abd8adeeb265968160e6b21", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2012.18\nRegesto:\nReclamo irricevibile contro decisione di stralcio di una causa dai ruoli: l'acquiescenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 9 marzo 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 febbraio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 28/TC/B (risarcimento danni) promossa con istanza 13 dicembre 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di conciliazione 13 dicembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo, sulla base della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), il pagamento di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011. Tale importo corrisponde alle spese mediche non coperte dalla sua assicurazione malattia dovute in seguito a un intervento chirurgico a cui CO 1 è stata sottoposta il 14 aprile 2011 al __________, nel corso del quale un elettrodo di un defibrillatore cardiaco prodotto dalla RE 1, che le era stato impiantato nel 2008, ha dovuto essere sostituito, avendo i medici riscontrato un difetto nel suo funzionamento. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di discussione del 18 gennaio 2012.\nB. Il 13 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di rinviare l'udienza, trasmettendogli uno scritto di medesima data a CO 1 in cui si dichiarava disposta a pagare quanto richiesto “entro dieci giorni dall'avvenuto ritiro senza riserve dell'istanza del 13 dicembre 2011, a condizioni che non vi siano ulteriori conseguenza di spese e ripetibili” a suo carico. Il 16 gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza all'8 febbraio 2012. Il 23 gennaio 2012 egli ha assegnato all'istante un termine di dieci giorni per comunicargli una sua presa di posizione in merito alla proposta di transazione formulata dalla convenuta. Il 24 gennaio 2012 CO 1 ha risposto di non volere accettare tale proposta.\nIl 30 gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza e ha chiesto alla convenuta di comunicargli se “è sempre d'accordo di versare l'importo richiesto (fr. 632.65) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2011”. Il 14 febbraio 2012 RE 1 ha dichiarato “che l'offerta di versare alla signora CO 1 l'importo di CHF 632.65 oltre interessi del 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011 rimane valida, ritenuto che tale offerta non costituisce né va interpretata come riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura”.\nC. Statuendo il 15 febbraio 2012, il Giudice di pace, richiamato l'art. 241 CPC, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 95. a carico di RE 1, dopo aver preso atto “che con scritto del 14 febbraio 2012, copia del quale è stato inviato alla parte attrice, la parte convenuta comunica a questa Giudicatura la conferma della disponibilità di versare l'importo richiesto dall'attrice di\nfr. 632.65 oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011”.\nD. Con reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. In via principale, la reclamante ha chiesto che sia accertato “che RE 1 è disposta a versare a CO 1 l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011, ritenuto che tale versamento non costituisce né può essere interpretato come un riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura” e che con il versamento dell'importo richiesto, ritenute le citate riserve, la causa diventa priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli. In via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa al giudice di pace. Con decreto 12 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto il rigetto del reclamo e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.\nE. Il 4 maggio 2012 RE 1 ha comunicato a questa Camera che, a seguito del precetto esecutivo fattole notificare il 19 aprile 2012 dalla controparte, il 1° maggio 2012 ha pagato a quest'ultima l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2012. Essa ha chiesto che la causa sia “stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 242 CPC, accertata la mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte sua, accogliendo quindi il reclamo della stessa con conseguenze di spese e ripetibili a carico dell'istante”. Con scritto 8 maggio 2012 CO 1 si è opposta alle citate richieste della controparte e ha asserito che il reclamo “andrebbe semmai stralciato per desistenza (parziale) della reclamante”.\nConsiderando"}