che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di ripetibili all'attore al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili 3. Notificazione a: | | – ; . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.