che non avendo reso verosimile la mancanza di una loro colpa, foss'anche lieve, la loro assenza dal dibattimento deve essere loro addebitata; che, in tali circostanze, una restituzione non entra in linea di conto e rinviare l'atto al Pretore aggiunto non avrebbe dunque senso; che quindi, in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del primo giudice, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);