che per l'art. 135 CPC il giudice può rinviare un'udienza su richiesta della parte se questa è tempestiva e se i motivi addotti sono sufficienti, ciò che presuppone che gli stessi siano oggettivamente importanti e perlomeno resi verosimili (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, art. 135 pag. 566); che i convenuti neppure in questa sede hanno reso verosimile di essere stati impossibilitati di partecipare all'udienza (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 38 ad art. 148 CPC), non avendo in particolare prodotto un certificato medico a comprova dell'impedimento (Trezzini, op. cit., art. 148 pag. 620 n. 1758; Gozzi, op.