Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 148 CPC); che tale norma permette al giudice, su istanza della parte che non ha osservato un termine, di concederle un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la stessa rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura; che, tuttavia, la restituzione va chiesta al giudice davanti al quale l'atto è stato omesso (Gozzi in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 149 CPC), ovvero, in concreto, al Pretore aggiunto; che, nella fattispecie, nondimeno, una trasmissione degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione, la restituzione avverandosi infondata;