che statuendo il 2 febbraio 2012 il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti di due contratti di compravendita e la consegna della merce agli acquirenti senza contestazioni, quella riferita ai difetti del tornio essendo tardiva né provata, ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti al pagamento, in solido, di fr. 8020.25 oltre interessi del 5% dal 26 gennaio 2011, rigettando per tale importo l'opposizione interposta ai precetti esecutivi loro notificati;