c CPC), sia perché la convenuta non può essere considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione; che, a futura memoria, giovi rammentare al Giudice di pace che se una norma analoga all'art.126 CPC ticinese non è contenuta nel Codice di diritto processuale svizzero, la trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente risulta dall'applicazione analogica dell'art. 46 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale. Per questi motivi, decide: