f CPC); che neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), sia perché la convenuta non può essere considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv.