–, la stessa rientra nelle controversie di competenza del giudice di pace, donde l'accoglimento del reclamo; che quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda a istruire e a decidere la causa (art. 243 segg. CPC); che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv.