1400.–; che RI 1 ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2011; che il 12 settembre 2011 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 686.65 rivendicati a saldo delle sue pretese, al quale l'escussa ha interposto opposizione; che con sentenza 1° dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che con istanza 7 dicembre 2011 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 686.65;