La decisione impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza. Le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di accordare indennità d'inconvenienza al reclamante, la redazione dell'allegato non avendogli cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: 1. L'istanza di disconoscimento del debito è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità. II.