Controversa è la conclusione del Giudice di pace secondo cui le parti non hanno pattuito una mercede a corpo, donde la quantificazione dell'ammontare della stessa secondo il valore dell'opera. a) Ora, nel quadro di un'azione di disconoscimento del debito, spetta alla creditrice/convenuta dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/attrice deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 133 III 652 consid. 5.2; D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2ª edizione, n. 55 ad art. 83 LEF).