{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-14_2013-01-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114158&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c88f8b4c0b1ecf716d1087cd2b0c9305"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.01.2013 16.2012.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:31", "Checksum": "b13bd722f869d422c9ebe0e8274fb645", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.01.2013 16.2012.14\nRegesto:\nContratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito\n\n\na) Ora, nel quadro di un'azione di disconoscimento del debito, spetta alla creditrice/convenuta dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/attrice deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 133 III 652 consid. 5.2; D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2ª edizione, n. 55 ad art. 83 LEF). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 131 III 273 consid. 3.2). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (sentenza del Tribunale federale 4C.34/1999 del 30 giugno 1998; II CCA inc. 12.2011.17 del 10 gennaio 2012, consid. 2).\nb) Il Giudice di pace, accertato che in un primo preventivo del 14 maggio 2008 l'appaltatrice aveva quantificato in fr. 1785.– la spesa necessaria alla fornitura e posa di 21 faretti (cfr. doc. G), che il 17 maggio 2010 la stessa aveva stimato in fr. 3780.– la fornitura e posa di 15 faretti (cfr. doc. B), salvo poi fatturare la prestazione in fr. 4067.30 (doc. A), ha di fatto escluso la pattuizione di una mercede a corpo. Tale conclusione si rivela affrettata ed è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ora, il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, o se la prova di una pattuizione di una mercede a corpo non è stata fornita, l'appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). Ciò premesso in concreto alla ditta appaltatrice incombeva quindi la prova di aver concordato con la committente una mercede a corpo di fr. 3780.– oltre IVA (Zindel/ Pulver, op. cit., n. 21 ad art. 372 CO), ritenuto che in caso di contestazione si presume la pattuizione di una mercede secondo il valore del lavoro (Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 374 CO).\nc) Nella fattispecie, agli atti non vi è alcun preventivo scritto delle opere poi eseguite dalla ditta appaltatrice, quello del 14 maggio 2008 essendo decaduto poiché non accettato. Sennonché, in una comunicazione elettronica del 14 maggio 2010 indirizzata alla ditta RE 1, CO 1 ha avuto modo di indicare di avere accettato il preventivo “Il prezzo pattuito comunque era totale 3780.–” (doc. C nell'inc. 158b/10/S richiamato). Il 24 maggio 2010 essa, sempre in una lettera alla RE 1, ha precisato quanto segue:\nÈ pur vero che in data imprecisata sono stata con il mio amico nella vostra ditta per avere un preventivo e che il vostro impiegato sig. __________ mi ha detto che i faretti sarebbero costati fr. 100.– il pezzo (prezzo forfettario) e si è stabilito un primo contratto verbale. In seguito in data 6.5.2010 ore 08.11 il signor __________ mi ha contattato telefonicamente dicendomi che il preventivo doveva essere modificato perché la ricalcolazione dei costi aveva determinato l'importo di fr. 3780. Il che accettai.\nCosì esprimendosi, l'interessata ha per finire ammesso di avere concluso un contratto d'appalto, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, a un prezzo forfettario di fr. 3780.–. Visto quanto precede non si può pertanto condividere l'argomentazione della committente secondo cui la mercede era stata solo provvisoriamente quantificata dalla ditta con esplicito riferimento al valore del lavoro ed era quindi stata da lei solo provvisoriamente accettata, ma che andava definita al termine dei lavori tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei prezzi unitari per le singole prestazioni. Né si può dire che l'indicazione rappresentasse una stima sommaria dei costi senza alcun impegno da parte delle parti, come poi sostenuto in causa (istanza pag. 3 in alto). L'appaltatore, inoltre, ha fatturato lo stesso importo a quello preventivato di fr. 3780.–, l'unica differenza essendo il computo o meno dell'IVA, ciò che esclude che si fosse in presenza di un computo approssimativo.\nd) Ciò premesso, in caso di mercede a corpo, il prezzo è stabilito anticipatamente in modo vincolante e non può, in linea di principio, essere modificato (principio pacta sunt servanda). Esso è quindi indipendente dai costi effettivi dell'opera e dalla quantità di materiale fornita sicché il committente è così obbligato a pagare l'importo forfettario né più (art. 373 cpv. 1 CO), né meno (art. 373 cpv. 3 CO). Non si disconosce che la committente ha più volte chiesto invano il dettaglio delle prestazioni eseguite (ore di lavoro, tariffe, costo dei materiali…), ma ciò non ha per finire incidenza sull'ammontare della mercede giacché ove sia stata pattuita una mercede a corpo, il committente deve sempre pagare la mercede intera quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preventivato (art. 373 cpv. 3 CO)."}