{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-14_2013-01-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114158&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c88f8b4c0b1ecf716d1087cd2b0c9305"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.01.2013 16.2012.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:31", "Checksum": "b13bd722f869d422c9ebe0e8274fb645", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.01.2013 16.2012.14\nRegesto:\nContratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 18 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 02/B/11/DISC (disconoscimento del debito) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di aprile 2010 CO 1 si è rivolta alla ditta individuale RE 1 per procedere alla posa dell'illuminazione in una veranda, precedentemente fornita dalla medesima ditta. Dopo un prima stima di fr. 1500.– per la posa di 15 faretti a bassa tensione, la ditta ha comunicato alla committente il preventivo in fr. 3780.–, che questa ha accettato. Al termine dei lavori la ditta ha emesso, il 6 maggio 2010, una fattura di complessivi fr. 4067.30 (fr. 3780.– + IVA). Richiesti invano i dettagli delle prestazioni fornite, CO 1 si è rifiutata di pagare la mercede richiesta. RE 1 le ha quindi fatto notificare il PE n. __________dell'UEF di Lugano per l'importo di fr. 4067.30 oltre interessi, sul quale la committente ha versato fr. 2000.– quale “cauzione del lavoro eseguito in attesa di portare la questione in giudizio”. Con sentenza 9 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 1780.–, l'opposizione interposta da RI 1al citato precetto esecutivo.\nB. Il 27 gennaio 2010 (recte: 2011) CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1780.– oltre all'annullamento dell'esecuzione. All'udienza del 20 aprile 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 18 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, respinta la tesi del convenuto in merito alla pattuizione di una mercede a corpo, ha quantificato in fr. 2700.– il valore dell'opera fornita, donde l'accoglimento dell'istanza salvo per l'importo ancora dovuto di fr. 700.– oltre interessi del 5% dal 3 agosto 2010.\nC. Con reclamo del 30 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale e sostanziale, non ritenendo provata la pattuizione di una mercede a corpo. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n2. Per quanto attiene alla pretesa violazione di norme di procedura da parte del primo giudice che non avrebbe “ascoltato il teste, il Signor __________” e che “non ha stabilito un'istruttoria completa“, va rilevato che all'udienza di discussione del 20 aprile 2011 non consta, né è preteso, che la parte convenuta abbia offerto l'assunzione di prove, in particolare di un testimone. Essa, poi, ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza dal quale risulta che le parti, non avendo raggiunto un accordo, “si rimettono al giudizio del giudice”, accettando quindi la chiusura dell'istruttoria senza ulteriori formalità. La contestazione appare quindi non solo tardiva, così come le richieste formulate l' 8 novembre 2011 dal di lui legale, ma anche contraria al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100).\n3. Nella fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti hanno concluso un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che le opere oggetto della fattura 6 maggio 2010 siano state eseguite a regola d'arte. Controversa è la conclusione del Giudice di pace secondo cui le parti non hanno pattuito una mercede a corpo, donde la quantificazione dell'ammontare della stessa secondo il valore dell'opera."}