art. 308–334); rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite; ritenuto che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo così come all'assegnazione di indennità. Per questi motivi, decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza. 2.