preso atto che il 22 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo, la controparte avendogli versato fr. 150.– corrispondenti alle spese giudiziarie litigiose; considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334); rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: