Per la fissazione delle ripetibili occorre pertanto dipartirsi dall'importo di fr. 9067.35. f) Ora, per un valore litigioso del genere, l'art. 11 cpv. 1 del noto regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del medesimo valore. Nella fattispecie la procedura, che non poteva definirsi estremamente semplice, ha comportato la redazione di tre allegati e la partecipazione a 4 udienze. Ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare, in concreto, un'aliquota media del 20%. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, tutto ponderato non si sarebbe giustificata un'indennità superiore a fr.