40 415.75, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevedeva un'indennità per ripetibili variante tra il 10 e il 20% del medesimo valore, ridotto poi dal 20 al 70% in virtù dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del medesimo regolamento. Nella fattispecie la procedura ha comportato una sola udienza e non appariva particolarmente complessa, tanto più che i convenuti non si sono opposti all'iscrizione provvisoria. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, tutto ponderato si sarebbe giustificata un'indennità