Resta il fatto che il sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore dei convenuti, nella decisione impugnata. c) L'indennità per ripetibili spettante alla parte vittoriosa era fissata nel Cantone Ticino, dal 1° gennaio 2008, “entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). E siccome, nella fattispecie la litispendenza della causa risale al 24 novembre 2009, rispettivamente al 20 luglio 2010, la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati non è più applicabile.