Ne discende che il reclamo, anche su questo punto si rivela infondato. 8. I reclamanti censurano infine la suddivisione delle spese processuali e le ripetibili attribuite alla controparte dal primo giudice, il quale ha stabilito che “i fr. 1607.35 rivendicati dall'attrice a titolo di spese legali preprocessuali “pari alla differenza tra l'ammontare della NP 15.10.2010 (doc. O) e le ripetibili da attribuire per l'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria” (conclusioni attoree, pag. 7 punto 8.2 in fine) possono invece tutto sommato rientrare nella nozione di ripetibili e considerarsi in definitiva coperti dalla relativa - congrua - indennità di 9000.– a carico dei convenuti in solido”.