In questo caso la direzioni dei lavori si incarica di stabilire per il danneggiato la ripartizione e le fatture. Ogni imprenditore ha la possibilità di provare che il danno non è stato causato né da lui né da suoi collaboratori (cpv. 2). Sennonché, nella fattispecie, tale norma risulta inapplicabile già per la mancanza del requisito dell'ammontare del danno, senza che sia necessario analizzare gli ulteriori requisiti da esso richiesti. Le critiche mosse al Pretore per aver omesso di applicare la disposizione citata sono pertanto del tutto infondate. Ne discende che il reclamo, anche su questo punto si rivela infondato.