E in concreto, il solo fatto che il Pretore avrebbe potuto ritenere provato il danno sulla scorta delle affermazioni del perito di parte non rende arbitraria la valutazione contraria. e) Quanto all'art. 31 della norma SIA 118, esso dispone che, quando si verifica un danno a un'opera alla quale lavorano più imprenditori e non è possibile accertare chi ne è responsabile, tutti gli imprenditori impegnati nella costruzione al momento del sinistro sono tenuti a sopportare il danno, ciascuno in proporzione all'importo fatturato dei suoi lavori (cpv. 1). In questo caso la direzioni dei lavori si incarica di stabilire per il danneggiato la ripartizione e le fatture.