Sennonché, la valutazione del perito di parte non vale più di un'affermazione di parte o al limite di un indizio, ma non la prova del danno subito dai convenuti (art. 42 cpv. 1 CO applicabile sia in materia di risarcimento derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale).