__________] nel documento 4 a pagina 5, punto 4 è la risultanza delle nostre discussioni e quello che ritengo anch'io personalmente l'intervento più appropriato” (verbale 16 giugno 2011 pag. 4). c) In concreto, è indubbio che spettava ai reclamanti portare la prova piena di quanto da loro asserito, ovvero fornire elementi suscettibili di convincere il giudice che le loro allegazioni sono oggettivamente attendibili. Sennonché, la valutazione del perito di parte non vale più di un'affermazione di parte o al limite di un indizio, ma non la prova del danno subito dai convenuti (art. 42 cpv.