Avendo i convenuti rinunciato a una perizia non è valutabile l'entità del danno perché quantificato solo dalla stima del perito di parte e non confermata da un qualsivoglia altro riscontro probatorio.” Secondo il primo giudice, è “ (…) inutile, in mancanza di prove certe sul danno adombrato dai convenuti, analizzare se siano o no adempiuti gli altri requisiti per una responsabilità della ditta attrice. Questa non sarebbe, ad ogni modo, ravvisabile nemmeno sotto il profilo di un eventuale agire illecito o anticontrattuale dell'impresa di costruzione, in quanto non esistono delle prove certe che ne diano conferma.