quel precedente le ammissioni dei mandatari del convenuto, contrariamente alla fattispecie, erano del tutto esplicite e confermavano la pretesa avversaria della ditta attrice. 6. Per quanto concerne la soglia, il Pretore ha stabilito che “(…) la pretesa dei convenuti è priva di un concreto riscontro probatorio per quel che riguarda il quantum. Avendo i convenuti rinunciato a una perizia non è valutabile l'entità del danno perché quantificato solo dalla stima del perito di parte e non confermata da un qualsivoglia altro riscontro probatorio.