Né soccorre ai reclamanti il rinvio al precedente citato da Cocchi/Trezzini (Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 36 ad art. 90). Quand'anche in quel caso è stato considerato, anche in assenza di una perizia giudiziaria, processualmente dimostrata l'esecuzione di opere supplementari eseguite dalla ditta attrice per un importo pari ad almeno la somma minima indicata in sede di audizione dal direttore dei lavori e dall'ingegnere, mandatari del committente, i quali avrebbero dovuto per contratto allestire il controllo della liquidazione finale, ma non l'hanno fatto, ciò non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore, tanto meno se si considera che in