2 CO) oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto. In concreto, quindi i committenti avrebbero dovuto dare la possibilità alla ditta appaltatrice di eliminare il difetto prima di incaricare un terzo di installare i pannelli per l'isolazione termica e correggere in questo modo il difetto (DTF 116 II 453; 116 II 311; II CCA, sentenza inc. 12.2001.53 del 28 febbraio 2002, consid. 9). Non avendo i convenuti preteso dalla controparte la riparazione gratuita del difetto, né dimostrato che la ditta attrice fosse incapace di procedere a tale miglioria (art. 169 cpv. 2 SIA 118), ciò escludeva finanche il loro diritto al minor valore dell'opera.