Ora, per l’art. 169 cpv. 1 SIA 118 per ogni difetto, il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all'eliminazione del danno da parte dell'imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se entro tale termine costui non elimina il difetto, il committente ha il diritto di esigere le migliorie dell'opera, una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell'opera (diritto ad una riduzione del prezzo, art. 368 cpv. 2 CO) oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto.