Infatti, ha proseguito, “se eseguita, la ricarica di intonaco avrebbe potuto essere documentata e giustificata da una corrispondente fatturazione di chi l’ha effettuata. Nemmeno le dichiarazioni fatte dalla teste __________ in merito alla quantificazione del danno in fr. 2000.– / 2500.– trovano un riscontro probatorio concreto, basandosi solo su una stima fatta dalla teste stessa e non concretamente documentata”. 5. a) I reclamanti rimproverano al Pretore di essere giunto “all'errata conclusione che il perito abbia operato una valutazione basandosi solo sulle dichiarazioni del proprietario”.