Sennonché, ha soggiunto, non vi è una prova concreta di una differenza di esecuzione, le mere affermazioni del proprietario non essendo sufficienti “per valutare l'effettivo superamento della soglia di tolleranza nella costruzione del muro”. Per il primo giudice non era perciò possibile valutare l'esistenza del difetto e giustificare “il maggior costo di rimessa in tolleranza valutato dal perito di parte in fr. 300.– e addotto dai convenuti, importo non concretamente documentato e privo di un riscontro probatorio”. Infatti, ha proseguito, “se eseguita, la ricarica di intonaco avrebbe potuto essere documentata e giustificata da una corrispondente fatturazione di chi l’ha effettuata.