{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\ndi\nfr. 1200.–.\ne) Per quanto riguarda l'azione ordinaria, è indubbio che con la petizione l'attrice ha fatto valere l'importo di fr. 44 183.10\n(fr. 40 415.75 quale mercede, fr. 690.– per le spese relative all'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria e fr. 3077.35 per spese legali). Sennonché, ancora prima della presentazione della risposta, il 29 luglio 2010 i convenuti hanno versato all'attrice fr. 35 115.75, pur considerando la controparte inadempiente per non avere versato la garanzia bancaria conformemente all'accordo raggiunto il 13 luglio 2010 (cfr. risposta 14 settembre 2010 pag. 5 e 6). Il 31 agosto 2010 l'attrice ha così ridotto la sua domanda di giudizio a fr. 9067.35\n(fr. 5300. + fr. 3077.35). Ora, è vero che di regola determinante è unicamente il valore iniziale, tant'è che il valore specificato nell'ultimo atto di causa non può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e ripetibili di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene solo in quell'allegato (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 5). In concreto, nondimeno, la variazione del valore litigioso è intervenuta praticamente sin dall'inizio, sicché l'importanza della lite e responsabilità del patrocinatore dell'attrice era limitata all'importo ridotto. Per la fissazione delle ripetibili occorre pertanto dipartirsi dall'importo di fr. 9067.35.\nf) Ora, per un valore litigioso del genere, l'art. 11 cpv. 1 del noto regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del medesimo valore. Nella fattispecie la procedura, che non poteva definirsi estremamente semplice, ha comportato la redazione di tre allegati e la partecipazione a 4 udienze. Ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare, in concreto, un'aliquota media del 20%. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, tutto ponderato non si sarebbe giustificata un'indennità superiore a fr. 2200.–.\ng) Per quel che riguarda la suddivisione della tassa di giustizia e delle spese, visto che la petizione è stata parzialmente accolta (con il riconoscimento di fr. 5300. a fronte di un valore litigioso di fr. 9067.35 come sopra precisato) e tenuto conto della procedura d’iscrizione provvisoria, si giustifica equitativamente ripartire le spese processuali per ¾ a carico dei convenuti e per ¼ a carico dell’attrice, alla quale le controparti rifonderanno un’indennità per ripetibili ridotte.\n10. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottengono parzialmente causa vinta per quanto riguarda le ripetibili, mentre l'opponente ottiene causa vinta in relazione all'importo della mercede rimasto insoluto (fr. 5300.). Dato l'esito del giudizio, equitativamente si giustifica di suddividere le spese in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 2 della sentenza impugnata sono così riformato:\nLa tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di\nfr. 260.– (comprese quelle relative alla procedura per l'iscrizione dell'ipoteca\nlegale provvisoria), già anticipate, sono poste per ¼ a carico dall’attrice e\nper ¾ a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre\ncon vincolo di solidarietà,\nfr. 2850.– per ripetibili ridotte.\nPer il resto il reclamo è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 750. già anticipate dai reclamanti, rimangono a loro carico in ragione di un mezzo e per l'altro mezzo sono poste a carico dell'opponente. Le ripetibili sono compensate.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}