{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\n\ne) Quanto all'art. 31 della norma SIA 118, esso dispone che, quando si verifica un danno a un'opera alla quale lavorano più imprenditori e non è possibile accertare chi ne è responsabile, tutti gli imprenditori impegnati nella costruzione al momento del sinistro sono tenuti a sopportare il danno, ciascuno in proporzione all'importo fatturato dei suoi lavori (cpv. 1). In questo caso la direzioni dei lavori si incarica di stabilire per il danneggiato la ripartizione e le fatture. Ogni imprenditore ha la possibilità di provare che il danno non è stato causato né da lui né da suoi collaboratori (cpv. 2). Sennonché, nella fattispecie, tale norma risulta inapplicabile già per la mancanza del requisito dell'ammontare del danno, senza che sia necessario analizzare gli ulteriori requisiti da esso richiesti. Le critiche mosse al Pretore per aver omesso di applicare la disposizione citata sono pertanto del tutto infondate. Ne discende che il reclamo, anche su questo punto si rivela infondato.\n8. I reclamanti censurano infine la suddivisione delle spese processuali e le ripetibili attribuite alla controparte dal primo giudice, il quale ha stabilito che “i fr. 1607.35 rivendicati dall'attrice a titolo di spese legali preprocessuali “pari alla differenza tra l'ammontare della NP 15.10.2010 (doc. O) e le ripetibili da attribuire per l'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria” (conclusioni attoree, pag. 7 punto 8.2 in fine) possono invece tutto sommato rientrare nella nozione di ripetibili e considerarsi in definitiva coperti dalla relativa - congrua - indennità di 9000.– a carico dei convenuti in solido”. Il primo giudice ha inoltre posto le spese processuali a carico dei convenuti, da lui considerati pressoché integralmente soccombenti “se si eccettuano gli appena citati oneri di patrocinio preprocessuale, inglobati nondimeno nelle ripetibili”.\n9. a) A mente dei reclamanti la fissazione delle ripetibili è retta dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, sicché per la procedura di annotazione dell'ipoteca legale provvisoria, le ripetibili andrebbero fissate in fr. 1000.–, mentre per quella di merito, l'indennità varierebbe tra fr. 690.– e fr. 1300.–. Essi ritengono poi che l'attrice sarebbe comunque “in buona parte soccombente, avendo promosso abusivamente (contrariamente agli accordi presi dinnanzi al Pretore) una causa per iniziali\nfr. 40 415.75, poi ridotti a fr. 6907.35 e sarebbe quindi tenuta al pagamento delle ripetibili” nei loro confronti.\nb) Ora, a ragione i reclamanti ritengono che il primo giudice non avrebbe dovuto fissare in un'unica decisione le ripetibili per la procedura di annotazione dell'ipoteca legale provvisoria e per quella di iscrizione definitiva. Contrariamente al diritto attuale (art. 104 cpv. 3 CPC), per giurisprudenza invalsa, nell'ambito di una procedura intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale un rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla sentenza sull'iscrizione definitiva non è lecito (Rep. 1996 pag. 173 consid. 5c con riferimenti). Resta il fatto che il sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore dei convenuti, nella decisione impugnata.\nc) L'indennità per ripetibili spettante alla parte vittoriosa era fissata nel Cantone Ticino, dal 1° gennaio 2008, “entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). E siccome, nella fattispecie la litispendenza della causa risale al 24 novembre 2009, rispettivamente al 20 luglio 2010, la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati non è più applicabile. I precedenti citati dai reclamanti, del resto, si riferiscono a procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, ciò che non è il caso in concreto.\nd) Ora,\nper quel che concerne la procedura d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale\ndegli artigiani e imprenditori, essa era trattata con la procedura sommaria di\ncamera di consiglio (art. 4 n. 19 vLAC e 361 segg. CPC ticinese). Per un\nvalore litigioso di fr. 40 415.75, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla\ntariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la\nfissazione delle ripetibili prevedeva un'indennità per ripetibili variante tra\nil 10 e il 20% del medesimo valore, ridotto poi dal 20 al 70% in virtù\ndell'art. 11 cpv. 2 lett. b del medesimo regolamento. Nella fattispecie la\nprocedura ha comportato una sola udienza e non appariva particolarmente complessa,\ntanto più che i convenuti non si sono opposti all'iscrizione provvisoria. Tenuto\nconto delle spese e dell'IVA, tutto ponderato si sarebbe giustificata un'indennità\n"}