{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\n\n6. Per quanto concerne la soglia, il Pretore ha stabilito che “(…) la pretesa dei convenuti è priva di un concreto riscontro probatorio per quel che riguarda il quantum. Avendo i convenuti rinunciato a una perizia non è valutabile l'entità del danno perché quantificato solo dalla stima del perito di parte e non confermata da un qualsivoglia altro riscontro probatorio.” Secondo il primo giudice, è “ (…) inutile, in mancanza di prove certe sul danno adombrato dai convenuti, analizzare se siano o no adempiuti gli altri requisiti per una responsabilità della ditta attrice. Questa non sarebbe, ad ogni modo, ravvisabile nemmeno sotto il profilo di un eventuale agire illecito o anticontrattuale dell'impresa di costruzione, in quanto non esistono delle prove certe che ne diano conferma. Le dichiarazioni dei testi riguardo a un adombrato coinvolgimento di operai dell'attrice si fondano su mere supposizioni o deduzioni dei testi stessi (teste __________ e teste __________) e non trovano alcun riscontro concreto. Né la verosimiglianza addotta dai convenuti risulta sufficiente, ove si consideri che non si tratta di una procedura sommaria, ma di una procedura ordinaria che richiede la certezza della prova (art. 165 e ss. CPC-TI).”\n7. a) I reclamanti sostengono che il Pretore ha ritenuto a torto non provata la loro pretesa di fr. 5000., ritenendo le testimonianze fornite dall'ing. __________ e dall'arch. __________, entrambi esperti del mestiere, elementi non sufficienti per provare l'entità del danno da loro subito. Inoltre, essi ribadiscono che il danno alla soglia può essere considerato tanto un danno all'immobile quanto un difetto dell'opera, asseriscono che, a prescindere dalla possibilità o no di riuscire a stabilire chi sia il responsabile del danno, la ditta attrice è tenuta a pagare l'importo richiesto in virtù dell'art. 31 della norma SIA 118.\nb) In merito al costo di riparazione della soglia, l'ing. __________ ha indicato nella sua relazione che “l'intervento da eseguirsi e riguardante l'estrazione della soglia e la riposa di una nuova, compresa di opere annesse e collaterali (riparazione intonaco e mazzette, nonché serramento entrata), può essere quantificato in fr. 5000.”. Egli ha poi precisato che a suo avviso “se si dovesse intervenire solo toccando le mazzette laterali e non dovendo fare l'intonaco l'intervento potrebbe costare al massimo in fr. 2000.” (verbale 27 ottobre 2011 pag. 13 e 14). Dal canto suo l'arch. __________ non si è invece espressa in merito al costo dell'intervento, limitandosi ad asserire che “quello proposto dal perito __________ [recte: __________] nel documento 4 a pagina 5, punto 4 è la risultanza delle nostre discussioni e quello che ritengo anch'io personalmente l'intervento più appropriato” (verbale 16 giugno 2011 pag. 4).\nc) In concreto, è indubbio che spettava ai reclamanti portare la prova piena di quanto da loro asserito, ovvero fornire elementi suscettibili di convincere il giudice che le loro allegazioni sono oggettivamente attendibili. Sennonché, la valutazione del perito di parte non vale più di un'affermazione di parte o al limite di un indizio, ma non la prova del danno subito dai convenuti (art. 42 cpv. 1 CO applicabile sia in materia di risarcimento derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale). E nella misura in cui esso non è corroborato da altre risultanze non basta per ritenere la conclusione del Pretore arbitraria, tanto più che un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, esso abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 138 I 51, consid. 7.1 e rinvii).\nd) È vero che l'ing. __________ è comparso davanti al Pretore ed è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza citata dai reclamanti, l'audizione testimoniale di un perito di parte può concorrere nella formazione del libero convincimento del giudice (in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 90). Resta il fatto che per censurare un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il reclamante contrapponga alla decisione impugnata una propria valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura preferibile. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. E in concreto, il solo fatto che il Pretore avrebbe potuto ritenere provato il danno sulla scorta delle affermazioni del perito di parte non rende arbitraria la valutazione contraria."}