{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\n\nb) Come accertato dal Pretore le parti hanno concluso un contratto di appalto convenendo l’applicazione della norma SIA 118 (edizione 1977/1991: v. doc.18). Ora, per l’art. 169 cpv. 1 SIA 118 per ogni difetto, il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all'eliminazione del danno da parte dell'imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se entro tale termine costui non elimina il difetto, il committente ha il diritto di esigere le migliorie dell'opera, una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell'opera (diritto ad una riduzione del prezzo, art. 368 cpv. 2 CO) oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto. In concreto, quindi i committenti avrebbero dovuto dare la possibilità alla ditta appaltatrice di eliminare il difetto prima di incaricare un terzo di installare i pannelli per l'isolazione termica e correggere in questo modo il difetto (DTF 116 II 453; 116 II 311; II CCA, sentenza inc. 12.2001.53 del 28 febbraio 2002, consid. 9). Non avendo i convenuti preteso dalla controparte la riparazione gratuita del difetto, né dimostrato che la ditta attrice fosse incapace di procedere a tale miglioria (art. 169 cpv. 2 SIA 118), ciò escludeva finanche il loro diritto al minor valore dell'opera. Il reclamo, su questo punto, andrebbe respinto già per tale motivo.\nc) Sia come sia, quand'anche si volesse ammettere che i muri della cantina fossero “fuori squadra” così come indicato dall’arch. __________ (deposizione del 16 giugno 2011, verbali pag. 4) e da __________ (deposizione del 1° settembre 2011, verbali pag. 8), il primo giudice ha rimproverato ai convenuti di non avere dimostrato la differenza di 30 mm, come da loro preteso, donde l'impossibilità di valutare l'effettivo superamento della soglia di tolleranza nella costruzione del muro, come indicato dall'ing. __________. E al riguardo agli atti non vi è alcuna prova, salvo l'affermazione degli stessi reclamanti, di tale circostanza, trascurando però che un'allegazione di parte – foss'anche plausibile – non è sufficiente a provare un fatto a meno che non sia corroborata da altri mezzi che avvalorino la sua tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_225/2010 del 2 novembre 2010, consid. 3.2). E in concreto, non può seriamente essere revocato in dubbio che nella relazione del 15 gennaio 2010 l'ing. __________ ha indicato come sia stato il proprietario a comunicargli la pretesa differenza (doc. D, pag. 10).\nd) Quanto all'eventuale minor valore dell'opera, che i reclamanti identificano con il costo della riparazione (DTF 111 II 162, consid. 3; DTF 116 II 305), ovvero della “rimessa in tolleranza”, la pretesa si basa su una stima dell'ing. __________, la quale però si fonda una volta di più sulle allegazioni dei convenuti stessi in merito alla “difformità di 30 mm”. La quale non essendo stata dimostrata non può essere considerata come base di calcolo. Relativamente all’arch. __________, per tacere del fatto che secondo la teste andrebbe finanche richiesto l'intervento di un gessatore per le differenze minime “entro le tolleranze date dalle normative”, ciò che contrasta con le affermazioni dell'ing. __________ secondo cui per la norma SIA 262 ci possono essere delle tolleranze di esecuzione delle murature nonché delle imprecisioni” (doc. D, pag. 10), la mancanza di ogni accertamento sull'entità della differenza di esecuzione non permette di capire come essa abbia calcolato il costo di fr. 2000.– / 2500.–. Per di più, come evidenziato dal primo giudice, ove i proprietari avessero proceduto alla riparazione, essi non hanno prodotto alcuna fattura di chi abbia eseguito il lavoro.\ne) Visto quanto precede l'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che nulla ha a che vedere con l'art. 8 CC, (sentenza del Tribunale federale 5C.78/2002 del 30 maggio 2001, consid. 5), non appare arbitrario, i reclamanti non dimostrando che il primo giudice abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata delle deposizioni dell'ing. __________ e dell'arch. __________. Né soccorre ai reclamanti il rinvio al precedente citato da Cocchi/Trezzini (Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 36 ad art. 90). Quand'anche in quel caso è stato considerato, anche in assenza di una perizia giudiziaria, processualmente dimostrata l'esecuzione di opere supplementari eseguite dalla ditta attrice per un importo pari ad almeno la somma minima indicata in sede di audizione dal direttore dei lavori e dall'ingegnere, mandatari del committente, i quali avrebbero dovuto per contratto allestire il controllo della liquidazione finale, ma non l'hanno fatto, ciò non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore, tanto meno se si considera che in quel precedente le ammissioni dei mandatari del convenuto, contrariamente alla fattispecie, erano del tutto esplicite e confermavano la pretesa avversaria della ditta attrice."}