{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\n\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano ad essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 26 gennaio 2012, sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è ricevibile.\n2. I reclamanti chiedono a questa Camera di esaminare se il Pretore potesse redigere la sentenza allorché tutte le udienze erano state tenute dal Pretore aggiunto, ciò che offenderebbe il principio dell'oralità e dell'immediatezza. Ora, nella misura in cui sembrano invocare il diritto di esprimersi davanti al Pretore, gli interessati dimenticano di avere essi medesimi rinunciato “ad essere citate dal Pretore o dal Pretore aggiunto per il dibattimento finale” (verbale del 27 ottobre 2011, pag. 15). Dolersi in simili circostanze di non avere visto il Pretore non è serio. Al proposito il reclamo non merita altra disamina.\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\n4. Per quanto riguarda la difformità della parete al piano cantina, il Pretore ha accertato che “il redattore del rapporto orientativo” ha ammesso di avere operato una valutazione basandosi solo sulle dichiarazioni del proprietario e che quand'anche il muro fosse stato fuori squadra, lo stesso ha sostenuto che in base alla norma SIA 262 vi potevano essere delle tolleranze di esecuzione. Sennonché, ha soggiunto, non vi è una prova concreta di una differenza di esecuzione, le mere affermazioni del proprietario non essendo sufficienti “per valutare l'effettivo superamento della soglia di tolleranza nella costruzione del muro”. Per il primo giudice non era perciò possibile valutare l'esistenza del difetto e giustificare “il maggior costo di rimessa in tolleranza valutato dal perito di parte in fr. 300.– e addotto dai convenuti, importo non concretamente documentato e privo di un riscontro probatorio”. Infatti, ha proseguito, “se eseguita, la ricarica di intonaco avrebbe potuto essere documentata e giustificata da una corrispondente fatturazione di chi l’ha effettuata. Nemmeno le dichiarazioni fatte dalla teste __________ in merito alla quantificazione del danno in fr. 2000.– / 2500.– trovano un riscontro probatorio concreto, basandosi solo su una stima fatta dalla teste stessa e non concretamente documentata”.\n5. a) I reclamanti rimproverano al Pretore di essere giunto “all'errata conclusione che il perito abbia operato una valutazione basandosi solo sulle dichiarazioni del proprietario”. Essi rilevano che “le constatazioni (in particolare le fotografie) di cui al rapporto” sono state fatte personalmente dall'ing. __________ e che “gli accertamenti peritali si sono per forza di cose limitati a quanto era ancora constatabile visibilmente: come rilevato dal perito stesso, si è proceduto con una ricarica di un pacchetto isolante fissato nella muratura ed il difetto è stato per questo parzialmente corretto”. A loro parere “quand'anche come afferma il Pretore non si possa stabilire se la differenza rientri o meno entro i margini di tolleranza stabiliti dalla norma SIA 262, e quand'anche la differenza rientrasse entro i margini di tolleranza”, l'entità del difetto (minor valore) è stata stabilita in fr. 2000.– / 2500.– dalla teste arch. __________."}