{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-12_2013-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120032&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a39b1f638fbbf81bcd377bd6ecb42c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8fe3f21ae49b3d6cbce67971b2e54ec4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2013 16.2012.12\nRegesto:\nAppalto - norma SIA 118 - difetti - danno a un'opera\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 9 febbraio 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 e RE 2, comproprietari di un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFD di __________, hanno appaltato il 2 dicembre 2008 all'impresa di costruzioni CO 1 l'edificazione di una casa monofamiliare su tale fondo per un costo di fr. 154 995.–. Al termine dei lavori, l'impresa di costruzione ha sottoposto alla direzione lavori, la __________, cinque liquidazioni, che sono state approvate. Il 12 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto ai committenti il pagamento del saldo di fr. 40 415.75 della fattura finale di fr. 200 415.75.\nB. Il 24 novembre 2009 la CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca degli artigiani e imprenditori sulla particella n. __________ RFD di __________ per la somma di fr. 40 415.75 con interessi al 5% dal 12 ottobre 2009. Con decreto cautelare del 25 novembre 2009, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. All'udienza del 20 gennaio 2010 i convenuti non si sono opposti a tale iscrizione. Statuendo il 20 gennaio 2010 il primo giudice ha quindi confermato l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili, e ha assegnato all'istante un termine fino al 26 aprile 2010 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, poi prorogato fino al 20 luglio 2010.\nC. Il 20 maggio 2010 RE 1 e RE 2, sulla scorta di un “rapporto orientativo” allestito dalla __________, hanno comunicato alla CO 1 di ritenere corretto il saldo rivendicato, ma che da esso avrebbero trattenuto fr. 5000.– per un danno alla soglia della porta d'ingresso e fr. 300.– per il maggior costo dovuto alla ricarica di intonaco supplementare sulla muratura in seguito all'esecuzione difforme dei muri della cantina. In occasione di un'udienza per incombenti tenutasi il 13 luglio 2010 le parti hanno raggiunto un accordo, nel senso che i committenti avrebbero versato fr. 35 115.75 all'impresa di costruzione, la quale avrebbe chiesto la riduzione dell'ipoteca legale provvisoria per tale importo e rilasciato una garanzia bancaria della durata di 2 anni pari al 10% dei lavori effettuati.\nD. Non essendosi concretizzati in tempo utile tali accordi, il 20 luglio 2010 la CO 1 ha convenuto davanti al medesimo Pretore RE 1 e RE 2 per ottenere il pagamento di fr. 40 415.75 oltre interessi, e conseguente iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale, così come la rifusione di fr. 660.– corrispondenti alle spese giudiziarie anticipate per la procedura di iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria, di fr. 30.– per la tassa di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria nel registro fondiario e di fr. 3077.35 per le spese di patrocinio legale. Il 29 luglio 2010 RE 1 e RE 2 hanno versato all'impresa di costruzione fr. 35 115.75, sicché il 31 agosto 2010 l'attrice ha ridotto a fr. 9067.35 (fr. 5300.– + fr. 3077.35) oltre interessi la richiesta di pagamento e a fr. 5300.– oltre interessi la richiesta di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale.\nNella loro risposta del 14 settembre 2010 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione e di ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria a carico del loro fondo. Replicando il 18 ottobre 2010 l'attrice ha confermato le sue domande. Analoga posizione hanno espresso i convenuti nella duplica del 18 novembre 2010. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2011 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le sue domande riducendo a fr. 6907.35 (fr. 5300.– +\nfr. 1577.35 per spese di patrocinio + fr. 30.– per la tassa di iscrizione a registro fondiario) oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2009 al 29 luglio 2010 su fr. 20 374.20, dal 20 luglio 2010 su\nfr. 1697.35 e dal 6 dicembre 2010 su fr. 5300.– la pretesa di pagamento, oltre alla rifusione delle spese della procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria di fr. 660.– e delle ripetibili di fr. 1500.–. Nel loro allegato di medesima data, i convenuti hanno una volta di più postulato il rigetto dell'azione.\nE. Statuendo il 26 gennaio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato i convenuti a pagare in solido all'attrice fr. 5300.– oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2009 al 29 luglio 2010 su fr. 20 374.20 e dal 6 dicembre 2010 su fr. 5300.–, ordinando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 5300.– oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2010. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1400.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 9000.– per ripetibili di “entrambe le procedure”.\nF. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti con un reclamo del 9 febbraio 2012 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2012 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.\nConsiderando"}