Ne discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza di conciliazione. 4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza ma in concreto soccorrono giusti motivi per soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica di assegnare al reclamante, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo, di una pagina, non avendo causato costi apprezzabili. Per questi motivi, decide: