Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri della CE sono comparsi all'udienza” cade nel vuoto ove si pensi che l'obbligo di comparsa personale al tentativo di conciliazione, presuppone che le parti vi siano state regolarmente citate (Infanger, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC), ciò che non è avvenuto in concreto. Ne discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza di conciliazione. 4.