Trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) l'autorità avrebbe dovuto esaminare la capacità processuale dell'istante e riscontrando il difetto, mancata indicazione degli eredi, avrebbe dovuto preventivamente dare alla parte istante la possibilità di sanare il difetto, invitandola a indicare tutti i componenti della comunione ereditaria (cfr. Trezzini, op. cit., art. 132 pag. 558). Per di più, omettendo tale possibilità, l'autorità di conciliazione nemmeno ha convocato tutte le parti personalmente. Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri della CE sono comparsi all'udienza”