L'azione andava dunque promossa dai singoli eredi. Ora, l'autorità di conciliazione, ricevuta l'istanza con l'erronea designazione della parte, non poteva limitarsi a convocare il rappresentante della comunione ereditaria, né tanto meno, stralciare l'istanza anche perché ”non tutti i componenti della CE 1 risultano debitamente indicati nell'istanza”. Trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv.