In realtà una comunione ereditaria, salvo eccezioni che qui non soccorrono, non ha capacità processuale attiva né passiva (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, pag. 225; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 66 CPC; Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti). L'azione andava dunque promossa dai singoli eredi.