In tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun pregiudizio. Esistono nondimeno dei casi in cui l'attore che non è comparso all'udienza di conciliazione corre il pericolo di perdere il diritto di ripresentare una nuova istanza di conciliazione giacché la sua pretesa è decaduta in seguito alla decorrenza dei termini di perenzione previsti dal diritto materiale. Si pensi, al riguardo, ai termini per la contestazione di delibere assembleari (art. 75 CC), di disdette del contratto di locazione (art. 273 CO) o di deliberazioni dell'assemblea generale di una società anonima (art. 706a cpv.