Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 206 CPC). In tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun pregiudizio.