L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia di locazione. Tale non può essere la volontà del legislatore, non potendosi né giustificandosi disparità di trattamento. In tali circostanze il reclamo proposto contro la decisione di un'autorità di conciliazione nell'ambito di una procedura di merito di sua competenza (il valore litigioso essendo sicuramente inferiore a fr. 10 000.– trattandosi della locazione di un locale accessorio) deve ritenersi ammissibile. 2. Secondo l'art. 206 cpv.