Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 5000.–) e il segretario assessore (per controversie con valore litigioso superiore a fr. 5000.–), alle quali si aggiungono l'ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 200 cpv. 1 CPC) e quello in materia di parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC). Ora, che contro una decisione emessa da un giudice di pace quale conciliatore sia dato reclamo è indubbio. L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia di locazione.