Ora per l'art. 48 lett. d n. 1 CPC la Camera civile dei reclami è competente per decidere i reclami contro le sentenze finali dei Giudici di pace e dei Pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale civile svizzero, una delle innovazioni più importanti è stata l'istituzione di una procedura di conciliazione obbligatoria prima di adire il Pretore o il Giudice di pace (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 pag. 6). Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr.