{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-11_2012-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111445&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8405220b04c0f270bf3505962960ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.02.2012 16.2012.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:56", "Checksum": "283259ad325915881911573c8ad4d4b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.02.2012 16.2012.11\nRegesto:\nContratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione\n\n\nOra, l'autorità di conciliazione, ricevuta l'istanza con l'erronea designazione della parte, non poteva limitarsi a convocare il rappresentante della comunione ereditaria, né tanto meno, stralciare l'istanza anche perché ”non tutti i componenti della CE 1 risultano debitamente indicati nell'istanza”. Trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) l'autorità avrebbe dovuto esaminare la capacità processuale dell'istante e riscontrando il difetto, mancata indicazione degli eredi, avrebbe dovuto preventivamente dare alla parte istante la possibilità di sanare il difetto, invitandola a indicare tutti i componenti della comunione ereditaria (cfr. Trezzini, op. cit., art. 132 pag. 558). Per di più, omettendo tale possibilità, l'autorità di conciliazione nemmeno ha convocato tutte le parti personalmente. Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri della CE sono comparsi all'udienza” cade nel vuoto ove si pensi che l'obbligo di comparsa personale al tentativo di conciliazione, presuppone che le parti vi siano state regolarmente citate (Infanger, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC), ciò che non è avvenuto in concreto. Ne discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza di conciliazione.\n4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza ma in concreto soccorrono giusti motivi per soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica di assegnare al reclamante, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo, di una pagina, non avendo causato costi apprezzabili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}